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Art. 1 - COSTITUZIONE,DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA


E’ costituita l’Associazione Culturale Teatrale denominata “ I MAL TRA’ INSEMA DI ASSAGO “.
L’Associazione ha sede legale in Assago (Mi) all’indirizzo previsto inizialmente nell’atto costitutivo e, successivamente, come deliberato dal Consiglio Direttivo. Essa è un ente di tipo associativo avente natura culturale senza fine di lucro. L’Associazione è apolitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione e illimitata.


Art. 2  - SCOPO


L’associazione ha lo scopo di:

  • stimolare e sostenere la crescita morale,   spirituale, culturale e sociale dell’uomo, attraverso ogni espressione di spettacolo realizzato con carattere d’amatorialità;
  • promuovere la diffusione dell’arte e della cultura teatrale in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito.

Si esclude espressamente la possibilità di perseguire finalità diverse da quelle sopra elencate e, in particolare, politiche, partitiche o sindacali.

Art. 3 – ATTIVITA’ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE


Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione, sempre nell’ambito degli scopi di cui all’Art. 2 del presente Statuto, potrà tra l’altro:

  • studiare e promuovere iniziative, anche in collaborazione con altre imprese culturali (teatri, promoters, enti locali, ecc. ), finalizzate al raggiungimento degli scopi indicati all’ Art.2;
  • organizzare incontri, dibattiti, studi, ricerche, corsi di formazione, seminari ed altre iniziative rivolte alla crescita culturale e sociale dei cittadini;
  • affiliarsi, stipulare convenzioni o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi fini;
  • svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle proprie finalità.

Art. 4 – UTILIZZO DEGLI AVANZI DI GESTIONE


L’Associazione non ha fine di lucro. In particolare, è fatto divieto all’Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,  utili od avanzi di gestione,  nonchè fondi,  riserve o capitale durante la vita della stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge.
L’Associazione si impegna ad utilizzare gli utili conseguiti per lo svolgimento delle attività istituzionali.

 

Art. 5 – IL PATRIMONIO


Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • le quote associative versate dai Soci;
  • i proventi delle iniziative deliberate dal Consiglio Direttivo;
  • i contributi liberi offerti tanto da Soci quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
  • i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati;
  • le attrezzature teatrali ed ogni altro bene necessario al raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

 

Art. 6 – ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO


L’esercizio dell’Associazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Il conto consuntivo, formato dal Consiglio Direttivo entro il 15 aprile di ciascun anno, deve essere sottoposto alla assemblea dei soci, per l’approvazione, entro il 30 aprile successivo e deve restare depositato in sede almeno 15 giorni precedenti per poter essere consultato da ogni Socio.
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno.

 

Art. 7 – I SOCI


L’adesione  all’Associazione è libera ed avviene a seguito della richiesta presentata al Consiglio Direttivo, del pagamento della quota sociale, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e della sottoscrizione per presa visione e per accettazione del presente statuto.
Esistono tre categorie di Soci:

  • socio ordinario: è colui che partecipa alla vita associativa ed alle iniziative gratuite;
  • socio attivo: è colui che partecipa ai corsi ed alle serate culturali, anche a fronte del pagamento di importi specifici;
  • socio sostenitore: è colui che partecipa, in qualità di attore e/o tecnico, alle attività della compagnia teatrale “ I MAL TRA’ INSEMA DI ASSAGO “

La quota sociale, che può essere diversa a seconda della categoria di socio, non è trasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, né rivalutabile. I singoli soci, in caso di recesso, non hanno diritto ad alcuna quota del patrimonio sociale.
Vige il principio della libera eleggibilità degli organi sociali e quello del voto singolo ed è esclusa qualsiasi limitazione alla partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione.
L’iscrizione a socio impegna a sostenere le finalità dell’Associazione, a partecipare alle attività del gruppo in relazione alle esigenze artistiche dello stesso e permette di intervenire all’assemblea dei soci, di essere eletti alle cariche sociali e di votare per approvare o modificare lo statuto o i regolamenti e per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione. L’adesione all’associazione richiede la disponibilità a prestare la propria attività, esclusivamente volontaria, anche per le opere associative collaterali, quali, a puro titolo esemplificativo, i servizi di palcoscenico, i trasporti, carico e scarico materiali e quant’altro necessario allo svolgimento delle iniziative
intraprese dall’Associazione.
I Soci hanno l’obbligo di rispettare le finalità e gli scopi definiti dal presente statuto, le norme dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale.

 

Art. 8 – RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO


La qualità di socio cessa esclusivamente per:

  • recesso o morte del socio;
  • mancato pagamento della quota sociale annua entro 90 giorni dalla data di scadenza stabilita dal regolamento, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  • esclusione per gravi motivi, in particolare per totale disinteresse dell’attività dell’associa-zione o per attività in contrasto con le finalità e gli scopi dell’associazione stessa; l’esclusione avviene per delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Tra il momento  dell’obbligatoria preventiva contestazione formale degli addebiti e l’esclusione devono trascorrere non meno di 15 giorni, durante i quali il socio può presentare le proprie manifestazioni.
I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annua eventualmente versata.

 

Art. 9 – ORGANI


Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente ed uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed il  Direttore Artistico.

Art. 10 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI


L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associzione e può prendere tutte le decisioni necessarie ad un corretto funzionamento dell’associazione. Può inoltre delegare al Consiglio Direttivo tutte le decisioni necessarie per un corretto funzionamento dell’associazione, tra cui anche la nomina del presidente.
I suoi compiti sono:
1) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo determinando preventivamente il numero dei componenti; 
2) approvare il rendiconto economico e finanziario;
3) deliberare sulle modifiche al presente Statuto e   sullo scioglimento dell’Associazione;
4) deliberare sull’estromissione del socio.
Partecipano all’Assemblea, con diritto di parola e di voto, i soci maggiorenni ed in regola con il pagamento delle quote associative. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto solo indipendentemente dall’ammontare della quota versata e può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante delega scritta; ciascun socio può essere portatore di non più di 2 (due) deleghe.

 

Art. 11 – CONVOCAZIONE-VALIDITA’ E SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA


L’assemblea è convocata dal Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile , e qualora ne facciano richiesta un quarto dei soci, il Presidente o un terzo dei membri del Consiglio Direttivo.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per il suo svolgimento, deve essere affissa presso la sede o comunicata ai singoli soci con le modalità che si riterranno più opportune. Dovrà, inoltre, essere indicata la data e l’ora della prima e seconda convocazione, il luogo e l’ordine del giorno.
L’Assemblea  dei soci è valida, in prima convocazione, se è presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti. Nel caso in cui sia prevista la modifica dello Statuto, l’Assemblea è valida se, in prima convocazione, è presente la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal vice presidente ovvero, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dal consigliere più anziano. Il presidente dell’assemblea nomina un segretario cui è demandato il compito di verbalizzare quanto emerso nel corso dell’assemblea; detti verbali restano depositai in sede e ciascun socio può prenderne visione.
Le deliberazioni si prendono per alzata di mano, tranne nel caso in cui un quarto dei presenti richieda il voto segreto ed, in ogni caso, quando si tratti di elezioni o di deliberazioni riguardanti i soci, il Presidente o il Consiglio Direttivo.
Le deliberazioni dell’assemblea validamente costituita, tanto ordinaria che straordinaria, sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei voti validi espressi, esclusi, quindi, gli astenuti.    

 

Art. 12 – IL PRESIDENTE


E’ nominato dall’Assemblea dei soci, oppure dal Consiglio Direttivo quando ciò sia disposto dall’assemblea dei soci, dura in carica 2 (due) anni e può essere rieletto.
Il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio:

  • convoca, quando lo ritenga opportuno e, comunque sia, almeno una volta ogni 6 (sei) mesi, il Consiglio Direttivo, stabilendo l’ordine del giorno.
  • firma gli atti amministrativi e cura l‘esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
  • propone iniziative, manifestazioni ed attività da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo
  • presiede il Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente, che deve essere scelto all’interno del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva all’elezione.

Art. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO


I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall’Assemblea dei soci, durano in carica 2 (due)anni e sono rieleggibili. E’ composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di  (otto) membri.
Il Consiglio Direttivo:

  • nomina il presidente, quando ciò è demandato dall’ assemblea dei soci all’atto della nomina, ed il vice presidente o i vice presidenti;
  • redige i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto, delibera su tutti i problemi generali interessanti le finalità istituzionali dell’ente, nonché sui criteri e le direttive generali per l’attuazione delle suddette finalità;
  • esamina le cause di esclusioni di vecchi soci e le richieste di ammissione di nuovi soci;
  • definisce l’importo annuale della quota associativa dell’anno sociale seguente, che può essere differenziata tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali;
  • collabora con il Presidente per l’attuazione degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle delibere assembleari.
  • redige il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.
  • redige, qualora lo ritenga opportuno, il regolamento interno.
  • favorisce la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione.
  • propone eventuali modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell’Associazione.
  • approva l’indirizzo artistico delle rappresentazioni per ogni stagione teatrale.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in via ordinaria, ogni 6 (sei) mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 14 – NOMINA DEGLI ALTRI ORGANI


Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti: - uno o più Vicepresidenti;  il Direttore Artistico.
Fissa le responsabilità e le deleghe degli altri consiglieri in ordine alle attività svolte dall’ente per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni del Consigliere sono prestate a titolo completamente gratuito e saranno rimborsate le sole spese sostenute in relazione all’espletamento dell’incarico.

 

Art. 15 – IL TESORIERE


Il Tesoriere provvede a riscuotere le entrate e a pagare le spese, annotandole in un apposito libro cassa. Cura gli adempimenti richiesti dagli Enti erogatori dei contributi, la conservazione delle attrezzature teatrali e di ogni altro bene facente parte del patrimonio. Il Tesoriere resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.
Al momento di cessazione del mandato, per qualunque causa, dovrà essere redatto un apposito verbale per la consegna della situazione finanziaria e patrimoniale.

 

Art. 16 – IL DIRETTORE ARTISTICO


Ha la responsabilità della conduzione delle rappresentazioni e svolge il suo compito in piena autonomia artistica ed organizza in aderenza all’indirizzo approvato dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo. Resta in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato, salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di revocargli il mandato per gravi inadempienze.

 

Art. 17 – MODIFICHE ALLO STATUTO


Il presente Statuto può essere modificato solo su proposta del Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea dei soci, con le modalità di cui all’art. 11.

 

Art. 18 – CASO DI SCIOGLIMENTO


In caso di scioglimento dell’Associazione, i liquidatori sono nominati dall’Assemblea straordinaria dei soci. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ove esistente.

 

Art. 19 – NORME DI CHIUSURA


Copia del presente statuto è depositato presso la sede sociale ed è consultabile da tutti i soci.
Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

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